Come si dimostra la sofferenza morale patita dall’intrusione in casa di altre persone?
Il domicilio di una persona è inviolabile, in quanto tutelato dalla stessa Costituzione. Solo in casi espressamente previsti dalla legge, e riguardanti il coinvolgimento di un interesse pubblico preminente, è possibile violare tale diritto. Per questi motivi, qualsiasi irruzione non autorizzata viene punita dal legislatore, sia dal punto di vista penale, con la reclusione dell’autore del reato, sia dal punto di vista civile, con il risarcimento dei danni morali patiti in favore della persona offesa. Ma come si dimostra la sofferenza subita dal punto di vista patrimoniale? In questo articolo parleremo di violazione di domicilio: risarcimento danni.
Inizialmente, analizzeremo la condotta dal punto di vista penale, esaminandone le caratteristiche e i casi di non punibilità, per poi soffermarci sull’aspetto civile della questione, al fine di comprendere quali sono i criteri di calcolo adottati dai giudici per determinare correttamente il risarcimento spettante alla persona offesa.
Indice
La violazione di domicilio
La violazione di domicilio [1] è una fattispecie di reato con la quale si punisce il soggetto che s’introduce nell’abitazione altrui, o in altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi, contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo ovvero vi s’introduce clandestinamente o con l’inganno.
L’interesse tutelato è quello della libertà domestica del cittadino, di vivere liberamente all’interno della propria abitazione senza che qualcuno possa interferire con la vita privata quotidiana.
Quando il domicilio è comune a più persone, alla inviolabilità del medesimo hanno diritto tutti i coabitanti e il dissenso, espresso o tacito, di uno solo di essi è sufficiente ad integrare la volontà contraria all’introduzione e, quindi, il divieto la cui inosservanza da parte di altri costituisce il delitto di violazione di domicilio.
Come denunciare la violazione di domicilio?
Se l’autore del reato viene colto in flagranza, la prima cosa da fare è chiamare le forze dell’ordine per far sì che la condotta venga immediatamente fermata.
Se, invece, l’azione delittuosa viene scoperta in un secondo momento, potrebbe essere utile recarsi da un legale che possa redigere per te una querela nel migliore dei modi.
Diversamente, potrai sempre affidarti alla trascrizione delle tue dichiarazioni, riportata dal pubblico ufficiale (carabiniere, poliziotto, procuratore della Repubblica).
All’interno della querela, dovrai esporre i fatti accaduti, allegando le prove documentali utili a dimostrare la consumazione del reato (registrazione videosorveglianza, testimoni, foto).
La querela dovrà essere presentata entro tre mesi, decorrenti dal giorno in cui il reato è stato commesso, ma nel caso in cui la violazione è compiuta con violenza sulle cose o alle persone, ovvero se il colpevole è palesemente armato, si procederà d’ufficio e non ci sarà alcuna decadenza, non essendo necessario l’impulso della persona offesa.
Cause di non punibilità
La principale causa di non punibilità del reato di violazione del domicilio riguarda l’esistenza di una relazione di convivenza, intesa come quel legame affettivo stabile, formato da impegni reciproci di assistenza morale e materiale. Così, pare ovvio, non si potrà denunciare per il reato di violazione di domicilio il proprio coniuge o il proprio compagno di vita.
Diverso è il caso della coabitazione, intesa come ragione di mera opportunità e convenienza, in cui, accanto alla condivisione degli spazi comuni, per i quali si applica il medesimo criterio, ciascuno dei coabitanti dispone di uno spazio esclusivo per l’accesso al quale è necessario il consenso espresso dell’avente diritto.
Tipico, il caso della coabitazione studentesca; in questa ipotesi, sarà ravvisato il reato di violazione, nel caso in cui ad esempio si faccia irruzione nella camera da letto di uno degli inquilini, senza preventiva autorizzazione.
Altra causa di non punibilità riguarda il caso in cui si faccia accesso in un fondo ove è situato un fabbricato rurale, in quanto quest’ultimo non presenta le caratteristiche del domicilio e, quindi, non potrà eccepirsi una condotta penalmente rilevante.
Conseguenze penali del reato
La consumazione del reato di violazione del domicilio comporta per l’autore la reclusione da uno a quattro anni. Alla stessa pena soggiace chi si trattiene nei detti luoghi contro l’espressa volontà di chi ha il diritto di escluderlo ovvero vi si trattiene clandestinamente o con inganno.
Facciamo un esempio.
Esempio
Se dovessi essere invitato a casa di una persona e, successivamente, per divergenze o un alterco, il proprietario di casa dovesse intimarti di abbandonare l’immobile e tu dovessi fare resistenza, allora rischieresti una denuncia per violazione di domicilio.
La pena si aggrava e aumenta fino a sei anni, se la violazione è commessa con violenza sulle cose o alle persone ovvero se il colpevole fa irruzione palesemente armato.
Conseguenze civili del reato
La consumazione del reato in discussione non provoca solo conseguenze penali, ma anche di tipo civile. È chiaro, infatti, che l’irruzione indesiderata provoca in capo alla persona offesa un danno morale, sotto forma di paura, spavento, ansia, punibile con il risarcimento del danno, da quantificare in sede civile.
Questa tipologia di danno è di difficile quantificazione economica, in quanto di natura non patrimoniale; pertanto, una volta ottenuta la condanna dell’imputato in sede penale, occorrerà presentarsi davanti al giudice civile per ottenere la determinazione del risarcimento.
La prova dell’ammontare del danno, non essendo scientificamente dimostrabile, viene data attraverso presunzioni, che devono pur sempre essere suffragate da elementi concreti:
disturbi del sonno, per paura di ulteriori irruzioni;
nervosismo, provato da chi ha contatto diretto con la vittima, come i parenti più stretti;
ansia e depressione, provati da certificati medici.
Allegate queste prove, sarà il giudice a valutare il corretto ammontare del risarcimento del danno, attraverso una valutazione equitativa, che sarà compiuta mediante l’utilizzo di determinate tabelle, istituite presso i tribunali nazionali (contenenti dei parametri fissati in base all’età della persona offesa e all’aspettativa di vita), con le quali sarà possibile determinare un giusto risarcimento del danno patito.
Note
[1] Art.614 c.p.
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