Sono un rivenditore di mobili. Nell’aprile 2021, feci una fornitura nei confronti di un cliente. Questo ha pagato solo parzialmente i mobili. Nonostante i ripetuti solleciti non ha mai saldato la fornitura. Ora, mi arriva la notifica di un accertamento tecnico preventivo per contestare la merce consegnata. A distanza di 1 anno e 6 mesi dalla consegna il cliente può agire in questo modo?
Da quanto deduco, Lei ha consegnato una fornitura di beni mobili, ma il cliente non ha, successivamente, adempiuto al pagamento del totale pattuito.
Per tali ragioni, Lei ha bloccato la fornitura della residua parte dell’ordine (una cameretta).
Senza mai aver ricevuto alcuna denuncia di vizi di conformità relativa ai beni forniti, Le è stato notificato dal legale del cliente un ATP finalizzato a dimostrare l’esistenza di vizi, presumo occulti, dei beni mobili forniti.
Ad avviso di chi scrive, Lei dovrebbe percorrere due strade.
Da un lato costituirsi nel giudizio di ATP notificatole contestando tale procedura, in quanto preliminarmente inammissibile non avendo mai il cliente denunciato i vizi a Lei stragiudizialmente.
Ricordiamo, infatti, che il contratto di fornitura risale al 2021 e, all’epoca, si applicava il codice del consumo pre-riforma, per il quale era stabilito che il consumatore dovesse denunciare i vizi entro due mesi dalla scoperta; operazione che non è stata effettuata.
Per tali ragioni, l’operazione peritale dovrebbe risultare inutile.
Inoltre, l’ATP dovrebbe dirsi inammissibile in quanto questa procedura ha finalità deflattive; tant’è che il CTU è chiamato a proporre una definizione bonaria della vicenda.
Tuttavia, non risulta una controversia tra le parti, neppure stragiudiziale; quindi, con il ricorso controparte ha abusato del diritto.
Nel caso in cui l’ATP dovesse essere ritenuto ammissibile, allora occorrerà nominare un consulente di parte per poter contestare le doglianze della controparte.
Non posso scendere nei particolari visto che non ho letto il ricorso nel suo contenuto.
Al contempo, il mio consiglio è quello di agire con un ricorso per decreto ingiuntivo al fine di ottenere l’ingiunzione delle somme ad oggi non pagate dall’ex cliente.
In questo modo, Lei darebbe un segnale alla controparte e, in più, si pre costituirebbe un titolo per poter agire esecutivamente contro questi.
Articolo tratto dalla consulenza resa dall’avv. Salvatore Cirilla
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