Da dipendente a imprenditore: quando si configura concorrenza sleale?
- Salvatore Cirilla
- 14 feb
- Tempo di lettura: 3 min
Dopo vent’anni da operaio in una ditta di manutenzione caldaie, ho deciso di mettermi in proprio ed aprire una mia ditta. Possono contestarmi la concorrenza sleale?
Ho esaminato il Suo quesito e, fermo restando che una valutazione definitiva richiede di conoscere con precisione la data di cessazione del rapporto, le modalità con cui intende presentarsi al mercato e l’eventuale esistenza di obblighi di riservatezza sottoscritti in azienda, Le rappresento quanto segue.
Se, come riferisce, durante il rapporto di lavoro non ha mai sottoscritto un patto di non concorrenza ai sensi dell’art. 2125 c.c., non esiste un divieto generale che Le impedisca, una volta cessato il rapporto, di avviare una ditta concorrente e svolgere la medesima attività (manutenzione caldaie), anche nella stessa zona.
I clienti, infatti, sono liberi di scegliere a chi affidarsi e possono decidere di rivolgersi a Lei per ragioni di fiducia personale o professionale.
Ciò detto, fino alla data effettiva di cessazione del rapporto di lavoro permane l’obbligo di fedeltà di cui all’art. 2105 c.c.: in questa fase è opportuno evitare qualunque iniziativa che possa essere interpretata come attività concorrenziale o come “pre-sollecitazione” della clientela (ad esempio accordi, promesse, prenotazioni, preventivi o inviti a rivolgersi a Lei “appena apre”), nonché l’utilizzo o la diffusione di notizie aziendali idonee a recare pregiudizio all’impresa.
Dopo la cessazione, i possibili profili di rischio non attengono tanto al fatto che alcuni clienti La seguano, quanto alle modalità con cui ciò avviene: l’ex datore potrebbe contestare atti di concorrenza sleale (art. 2598 c.c.) qualora l’acquisizione di clientela avvenisse con mezzi non conformi alla correttezza professionale, oppure mediante condotte idonee a creare confusione con l’impresa concorrente o a denigrarla.
In concreto, sono particolarmente delicate: la sottrazione o l’utilizzo di elenchi clienti, scadenziari, archivi, CRM, documenti tecnici o commerciali dell’azienda (anche solo in copia) e, più in generale, l’impiego di informazioni interne su prezzi praticati, condizioni contrattuali, scontistiche, modalità operative e strategie; il contatto sistematico e “a tappeto” della clientela della precedente impresa basato su tali dati; comunicazioni ai clienti che possano generare equivoci circa la continuità con la vecchia ditta (ad esempio presentarsi come “assistenza ufficiale”, utilizzare denominazioni o segni distintivi confondibili, o far intendere di operare ancora per conto dell’impresa precedente); nonché affermazioni denigratorie o tendenziose nei confronti dell’ex datore.
Il fatto che Lei conosca molti clienti anche al di fuori dell’ambito lavorativo non esclude di per sé la liceità della concorrenza; tuttavia, per ridurre sensibilmente il rischio di contestazioni, è consigliabile impostare l’avvio dell’attività in modo “separato” dall’impresa precedente, evitando di utilizzare liste o contatti acquisiti tramite strumenti aziendali.
Quando il cliente La contatta spontaneamente (telefonata, messaggio, email in entrata), l’intervento è normalmente fisiologico; può essere utile conservare traccia dell’iniziativa del cliente (ad esempio email ricevute, messaggi, richieste di preventivo) e impostare una comunicazione chiara, sobria e non confusiva.
Ulteriore profilo riguarda la protezione dei dati personali (GDPR): numeri di telefono, email e indirizzi dei clienti sono dati personali e il loro utilizzo per finalità promozionali o di contatto commerciale richiede basi giuridiche e modalità conformi alla normativa (informativa, possibilità di opposizione, ecc.).
Anche sotto questo aspetto è prudente raccogliere i contatti direttamente dagli interessati o attraverso canali pubblici/consensuali, anziché trasferire nella nuova attività una banca dati formata in ambito aziendale.
Alla luce di quanto sopra, Le consiglio di restituire e non trattenere alcun materiale aziendale (anche digitale); avviare contatti commerciali solo dopo la cessazione del rapporto, promuovere la nuova attività con strumenti leciti e generali (sito, pubblicità, passaparola), mantenere comunicazioni sobrie e non confusive e, se necessario, verificare caso per caso l’eventuale esistenza di contratti di manutenzione/assistenza ancora in corso con i clienti interessati, evitando qualunque interferenza indebita in rapporti contrattuali altrui.
Articolo tratto dalla consulenza dell’avv. Salvatore Cirilla su laleggepertutti.it.




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