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Donazione proveniente dall’estero: come evitare doppia tassazione?

  • Immagine del redattore: Salvatore Cirilla
    Salvatore Cirilla
  • 28 set 2025
  • Tempo di lettura: 3 min

Sono un Italiano residente in UK, la mia ex compagna inglese, non ci siamo mai sposati abbiamo vissuto assieme x 35 anni. La mia ex adesso vuole vendere un appartamento di sua proprietà e vuole darmi una parte del profitto come regalo. Io vorrei che la mia ex trasferisse questo importo su un conto a me intestato in Italia ma se possibile non vorrei pagarci sopra altre tasse visto che e’ già tassato in UK.


Ai fini dell’inquadramento fiscale della fattispecie, si rende necessario distinguere i seguenti profili.


  • Residenza fiscale del beneficiario.

Lei riferisce di essere residente nel Regno Unito; in questo caso, la determinazione della residenza fiscale viene effettuata secondo criteri nazionali ( art. 2, D. P. R. 917/1986 – TUIR) e, in presenza di elementi di internazionalità, secondo le Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall’Italia (in particolare, la Convenzione Italia-Regno Unito contro le doppie imposizioni, firmata a Londra il 21 ottobre 1988). Così, solo in caso di residenza fiscale in Italia il soggetto sarebbe assoggettato ad imposta sulle donazioni per le somme ricevute a titolo di liberalità.


  • Rilevanza fiscale della donazione.

La donazione di una somma di denaro da parte di un soggetto non residente a favore di un altro soggetto anch’esso non residente, generalmente, non è soggetta ad imposizione in Italia, anche se la somma viene successivamente trasferita su un conto corrente italiano.


L’imposta sulle donazioni di cui al D. Lgs. 346/1990 ( Testo Unico sulle successioni e donazioni) si applica infatti:

  1. se il donatario è residente in Italia al momento della donazione, sui beni ovunque si trovino nel mondo;

    • se il donatario è non residente, l’imposta si applica solo sui beni esistenti in Italia.

Il denaro trasferito su un conto corrente italiano può essere considerato “bene esistente in Italia” solo nel momento in cui la somma stessa diventa proprietà del donatario ed è materialmente depositata in Italia.


Tuttavia, occorre valutare attentamente la circostanza sia temporale che il momento della liberalità stessa non coincide con quello del trasferimento sul conto italiano, ma si perfeziona all’atto dell’accredito della somma, se fatto a titolo gratuito, a favore del beneficiario.


  • Tassazione nel Regno Unito e principio di non doppia imposizione.

Il fatto che la somma sia già stata assoggettata a tassazione nel Regno Unito non esonera, in via generale, dall’eventuale imposizione in Italia se la fattispecie concreta rientra nell’ambito di applicazione dell’imposta italiana.


Infatti, la tassazione nel Regno Unito può (eventualmente) essere fatta valere ai fini del credito d’imposta in Italia solo qualora vi sia una situazione di doppia imposizione effettiva, circostanza difficile da concretizzarsi in caso di donazione tra non residenti.


Alla luce delle considerazioni sopra esposte, ritengo che:

  • se Lei, in qualità di beneficiario, è fiscalmente residente nel Regno Unito e non in Italia, la donazione ricevuta dalla Sua ex compagna inglese, anch’essa residente nel Regno Unito, non è soggetta ad imposta di donazione in Italia, neanche qualora l’importo venga successivamente trasferito su un Suo conto corrente italiano;

  • la tassazione già subita nel Regno Unito non rileva ai fini della disciplina fiscale italiana, salvo che Lei sia fiscalmente residente in Italia, nel qual caso si renderebbero applicabili le disposizioni del T. U. sulle successioni e donazioni, con la possibilità di riconoscere il credito d’imposta per quanto già versato all’estero, nei limiti previsti dalla legge.


È opportuno, tuttavia, che la movimentazione dei fondi sia adeguatamente documentata, comprovando esplicitamente la natura liberale dell’operazione al fine di evitare contestazioni circa l’origine delle somme nell’ambito di eventuali controlli anti-riciclaggio o fiscali.


In tal senso, Le lascio alcuni suggerimenti:

  • conservi la documentazione integrale relativa alla donazione, inclusa una eventuale scrittura privata tra le parti che attesti la liberalità, copia dei bonifici, eventuale tassazione avvenuta nel Regno Unito;

  • valuti, in caso di trasferimento di somme di rilievo, di darne opportuna comunicazione alla banca e di avvalersi, se opportuno, del supporto di un fiscalista anglosassone per la corretta gestione della documentazione.


Qualora vi siano elementi ulteriori di collegamento con l’Italia (ad esempio, residenza fiscale anagrafica, immobili o altri beni situati in Italia) sarà necessario procedere ad un’analisi più approfondita della specifica situazione.


Articolo tratto dalla consulenza dell’avv. Salvatore Cirilla su laleggepertutti.it

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