Installazione antenne condominiali: chi paga i danni?
- Salvatore Cirilla
- 20 set 2025
- Tempo di lettura: 3 min
Da poco ho preso la patente di radioamatore e ho l’autorizzazione generale per l’installazione della stazione radio. Se installo antenne per frequenze radioamatoriali sul tetto del condominio ed ipotizzando che un fulmine colpisca in pieno una delle mie antenne, e provochi danni a parti comuni del condominio e/o ad appartamenti di altri proprietari, devo pagare o scatta il caso fortuito?
L’installazione di un’antenna radioamatoriale su parti comuni dell’edificio, tipicamente il tetto condominiale, è ormai pacificamente ammessa ai sensi della normativa vigente (art. 1122-bis c.c.), purché vengano rispettati i limiti fissati dalla legge e dal regolamento condominiale.
Nel contesto esposto, si ipotizza che sia stata effettuata una corretta installazione ed adozione delle misure di sicurezza contro le scariche atmosferiche (impianto di protezione contro le fulminazioni, cosiddetta “valutazione della sicurezza elettrica”).
In tal senso, l’ art. 2051 c.c. sancisce la responsabilità del custode per i danni cagionati da cose in custodia, salvo che provi il caso fortuito.
A norma della consolidata giurisprudenza (Cass. Civ. , sez. III, 14. 04. 2011, n. 8488; Cass. Civ. sez. III, 12. 01. 2017, n. 604), il caso fortuito è rappresentato da un evento eccezionale, imprevedibile e non evitabile con l’uso dell’ordinaria diligenza.
La scarica di un fulmine rappresenta, di regola, un tipico caso di “caso fortuito” (evento atmosferico di forza straordinaria e imprevedibile), idoneo ad interrompere il nesso causale tra il danno e la custodia dell’oggetto.
Tuttavia, la responsabilità può ugualmente essere riconosciuta ove si accerti che il custode, cioè l’installatore/proprietario dell’antenna, non abbia adottato tutte le cautele tecniche richieste e le misure previste dalla normativa tecnica di settore ( D. M. 37/2008, norme CEI EN 62305 e ss. in materia di protezione dalle scariche atmosferiche).
La più recente giurisprudenza (ex multis, Cass. Civ. , sez. III, 10. 06. 2016, n. 11802) stabilisce che, per andare esente da responsabilità ex art. 2051 c. c. , il custode deve dimostrare che il danno sia derivato esclusivamente da un evento imprevedibile e non evitabile neppure con la massima diligenza.
Pertanto, se ogni misura tecnica è stata correttamente adottata, l’evento naturale assume rilievo quale causa di esclusione della responsabilità.
Va chiarito che l’antenna installata da un condomino su parti condominiali rimane nella esclusiva proprietà e disponibilità del singolo.
Pertanto, i danni che essa provoca non sono imputabili al condominio in quanto tale, ma al proprietario/custode dell’antenna stessa (Cass. Civ. , sez. II, 14. 03. 2007, n. 5943).
Il condomino, in qualità di installatore e custode, risponde ex art. 2051 c. c. nei confronti sia degli altri condomini che per i danni alle parti comuni, salvo che si applichi la scriminante del caso fortuito.
In quest’ultimo caso, nessuna responsabilità può essergli ascritta né nei confronti di terzi né nella misura proporzionale ai millesimi.
Diversamente, ove sussista una carenza nelle protezioni dell’impianto (ovvero in assenza di idonei accorgimenti tecnici), il condomino proprietario sarà chiamato a rispondere integralmente dei danni cagionati anche alle parti comuni, indipendentemente dai propri millesimi di proprietà.
In conclusione, se l’impianto d’antenna è stato installato a regola d’arte, con tutte le prescrizioni di legge e le cautele tecniche previste dalla normativa di settore, e il danno viene cagionato da un fulmine (evento imprevedibile ed inevitabile), l’evento può essere qualificato quale caso fortuito, escludendo così la responsabilità del proprietario dell’antenna nei confronti degli altri condomini o del condominio per eventuali danni a proprietà comuni o private.
In questa ipotesi, non sussiste obbligo risarcitorio né proporzionale ai millesimi né in misura diversa.
Se invece si accerta una carenza delle misure di sicurezza e/o delle prescrizioni tecniche dovute o una condotta negligente, il proprietario dell’antenna risponderà integralmente dei danni, senza che possa giovarsi del frazionamento millesimale.
Le indico di seguito alcuni riferimenti normativi e giurisprudenziali:
2051 c. c. (“Danno cagionato da cosa in custodia”);
1122-bis c. c. (“Impianti non centralizzati di ricezione radiotelevisiva e di produzione di energia da fonti rinnovabili”);
Civ. , sez. III, 14. 04. 2011, n. 8488;
Civ. , sez. III, 12. 01. 2017, n. 604;
Civ. , sez. II, 14. 03. 2007, n. 5943;
Civ. , sez. III, 10. 06. 2016, n. 11802;
M. 37/2008 (Disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici);
Norme CEI EN 62305 (protezione contro i fulmini).
Le consiglio, in ogni caso, di verificare e documentare la piena conformità dell’impianto antenna alle normative tecniche e di sicurezza, anche ai fini di una potenziale copertura assicurativa, onde minimizzare i rischi di esposizione a richieste risarcitorie.
Articolo tratto dalla consulenza dell’avv. Salvatore Cirilla su laleggepertutti.it
