Ripartizione spesa ascensore: i criteri sono derogabili?
- Salvatore Cirilla
- 26 apr 2025
- Tempo di lettura: 2 min
Aggiornamento: 25 nov 2025
Considerato l’art.1124 c.c. che, per quanto riguarda il conteggio del 50% della spesa, stabilisce che vada fatto esclusivamente in misura proporzionale all’altezza di ciascun piano dal suolo, è corretto calcolare il relativo coefficiente tenendo conto anche dei millesimi della proprietà?
L’articolo 1124 del Codice Civile disciplina la ripartizione delle spese per le scale e gli ascensori negli edifici condominiali.
Nello specifico, la norma stabilisce che tali spese vadano sostenute dai condomini “per metà in ragione del valore delle singole unità immobiliari e per l’altra metà esclusivamente in misura proporzionale all’altezza di ciascun piano dal suolo”.
La modifica introdotta dalla legge 11 dicembre 2012, n. 220, ha inserito il termine “esclusivamente” proprio per chiarire che la ripartizione del 50% delle spese deve avvenire senza tener conto dei millesimi di proprietà, ma solo in base all’altezza dei piani.
Questo cambiamento normativo è stato voluto per superare la prassi precedente, che prevedeva una commistione tra il criterio dell’altezza e il criterio millesimale.
Pertanto, il Suo amministratore non agisce correttamente nel calcolare il relativo coefficiente includendo anche i millesimi della proprietà.
Tale prassi si porrebbe, infatti, in contrasto con il dettato normativo dell’art. 1124 c.c., come modificato dalla novella del 2012.
Se si volesse comunque applicare un criterio diverso da quello previsto dal Codice Civile, sarebbe necessario adottare una delibera assembleare all’unanimità, come stabilito dall’art. 1136, comma 2, c.c., che richiede la presenza e il consenso di tutti i condomini per le innovazioni che incidono sui criteri legali di ripartizione delle spese.
In riferimento alla Sua osservazione circa la presenza di una sola colonna con un solo coefficiente, è fondamentale che le tabelle millesimali siano trasparenti e comprensibili per tutti i condomini.
La chiarezza nella redazione dei documenti è un principio cardine per evitare contestazioni e garantire una gestione corretta e trasparente del condominio.
Per quanto riguarda la Sua ultima domanda, la ripartizione corretta secondo l’art. 1124 c.c. favorisce i piani alti in quanto il criterio dell’altezza tende a far gravare una maggiore parte delle spese sui piani bassi, bilanciando il beneficio che i piani alti ricavano dall’uso degli ascensori e delle scale.
Articolo tratto dalla consulenza dell’avv. Salvatore Cirilla su laleggepertutti.it




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