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Soccombenza e decesso controparte: chi pagare?

  • Immagine del redattore: Salvatore Cirilla
    Salvatore Cirilla
  • 29 set 2025
  • Tempo di lettura: 3 min

Ho perso una causa in Cassazione che mi ha condannato oltre alle spese legali anche ad una sanzione a  favore del mio avversario e ad una multa alla cassa delle ammende. Controparte è deceduta. A chi devo pagare le spese legali e la sanzione comminatami e in quale quantità (quella determinata dalla sentenza o quella spettante ala legale avversario fino al 2022 data del decesso del suo cliente)?


L’evento della morte della parte durante il giudizio costituisce una causa di interruzione automatica del processo ex art. 299 c. p. c. , rilevante sin dal momento in cui si verifica, sebbene l’efficacia interruttiva sia subordinata alla dichiarazione da parte processuale o alla notificazione del decesso al giudice ( art. 300 c.p.c.).


In Cassazione, tuttavia, prevale il principio della regolare prosecuzione del processo fino a dichiarazione o notificazione dell’evento ( art. 300 co. 4 c.p.c.).


Nel caso in esame, la morte della parte non è stata comunicata: il giudizio si è dunque svolto e concluso senza l’effetto interruttivo.


Nel caso di decesso della parte evocata in giudizio, il diritto alla riscossione delle spese liquidate in sentenza si trasmette agli eredi iure successionis.


Solo costoro sono legittimati a ricevere le somme liquidate a titolo di spese, in assenza di diversa pattuizione tra avvocato e cliente e salve eventuali specifiche attribuzioni del diritto di riscossione direttamente al procuratore.


La giurisprudenza ha precisato che l’avvocato della parte vittoriosa non ha, di regola, titolo autonomo per agire in proprio all’incasso delle spese legali poste a carico della controparte, salvo che l’eventuale mandato alla riscossione (procura alle liti) attribuisca all’avvocato diritto personale direttamente nei confronti della controparte.


In assenza di un mandato alla riscossione o di una cessione del credito dal cliente (di cui deve darsi prova scritta), l’obbligazione del pagamento delle spese di lite resta a favore degli eredi della parte vittoriosa, ai sensi dell’ art. 754 c. c. (debiti ereditari), i quali possono a loro volta soddisfare il credito spettante al difensore del loro dante causa.


Nel caso in cui sia disposta una sanzione pecuniaria (ad es. ex art. 96 c. p. c. , responsabilità aggravata), tale somma va riconosciuta alla parte cui è stata attribuita dal provvedimento giudiziale, ossia, anche in questo caso, agli eredi del soggetto nel cui favore la sanzione è stata posta.


Diverso è il discorso per la multa disposta a favore della Cassa delle Ammende, trattandosi di sanzione pubblicistica che deve essere corrisposta direttamente all’Ente di riferimento, prescindendo dagli eventi relativi alle parti private.


L’esecuzione forzata delle somme riconosciute dalla sentenza potrà essere attivata esclusivamente dagli eredi della parte deceduta, previa dimostrazione della loro qualità.


In assenza di costituzione degli eredi, parte soccombente non può legittimamente adempiere il pagamento delle somme suddette né a persona diversa dagli eredi, né direttamente al difensore dell’avversario in assenza di titolo.


Tecnicamente, sarebbe necessario invitare gli eredi (ove individuabili) a comunicare gli estremi per il pagamento, adottando ogni misura idonea a dimostrare la volontà di adempiere al titolo. In alternativa, la somma potrebbe essere depositata presso un notaio o in giudiziale consignment secondo la disciplina dell’ art. 1210 c. c. , per liberarsi dall’obbligazione in difetto di indicazione dei creditori.


Tuttavia, personalmente, consiglio di non fare nulla ed eventualmente attendere qualcuno che si faccia vivo.


Diversamente, Lei si risparmierebbe di pagare questo fardello economico.

In definitiva.


Le somme a titolo di spese legali e sanzioni stabilite a favore della parte deceduta devono essere pagate agli eredi del defunto, nella misura fissata dalla sentenza.


Il pagamento diretto al legale avversario è possibile solo se questi sia stato espressamente delegato o incaricato a riscuotere.


La multa alla Cassa delle Ammende va corrisposta regolarmente all’Ente pubblico.

Sia con riguardo agli eredi, che alla Cassa delle Ammende, il mio consiglio è quello di attendere la richiesta economica delle controparti (eredi o Stato).


Articolo tratto dalla consulenza dell’avv. Salvatore Cirilla su laleggepertutti.it

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